ART. 1 COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE
E’ costituito il Sindacato Italiano Arteterapeuti, da ora in poi S.I.A. che opera nel mondo delle libera professione di arteterapeuta di cui alla L. 4/13. Il S.I.A. si struttura in coordinamenti operanti su tutto il territorio nazionale in modo articolato per funzioni e compiti omogenei. Il S.I.A. ha sede legale in Nola (Napoli), alla II Traversa Abate Minichini n.12.
ART.2 ASSOCIATI
Possono essere ammessi al Sindacato tutte le persone fisiche che svolgono in modo autonomo o subordinato la professione di arteterapeuta, sia che trattasi di persone fisiche che svolgono la propria attività economica volta alla prestazione di servizi o opere a favore di terzi esercitata abitualmente e prevalentemente, o comunque con il concorso di questo
(c.d. non organizzate ex art 1 L.4/13), nonchè associazioni professionali di arteterapeuti rispetto alle quali il Sindacato si pone in veste aggregante, secondo criteri che verranno stabiliti dal Direttivo Nazionale. Tutti gli associati che sono persone fisiche sono tenuti a partecipare ad un programma di formazione, nei termini, nei tempi e con le modalità previste dal Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico potrà accreditare e riconoscere caso per caso, a suo insindacabile giudizio, percorsi formativi diversi da quelli da esso previsti e potrà esonerare dall’obbligo formativo gli associati che dimostrano di aver seguito adeguati percorsi formativi presso le associazioni di appartenenza. Il Consiglio dei Probiviri predispone gli strumenti idonei per accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e determina le sanzioni applicabili nei confronti degli associati che non rispettano gli obblighi di formazione. Gli associati sono tenuti all’adesione ed al puntuale rispetto di un codice deontologico predisposto dal Consiglio Direttivo; la violazione delle norme del codice deontologico costituisce comportamento soggetto alle sanzioni previste dall’art 24 del presente statuto.
ART. 3 INDIPENDENZA AUTONOMIA E DEMOCRAZIA
Il S.I.A. è un’organizzazione autonoma, libera, democratica. E’ indipendente dal Governo, dai partiti politici, sostiene, favorisce e difende le libere istituzioni, il pluralismo politico e sociale. Fondamenti del Sindacato sono la libera elezione delle cariche sociali, la dialettica interna, il confronto con le forze organizzate nella società civile. Le elezioni alle cariche sociali avviene a maggioranza con voto diretto e segreto; è ammesso con consenso unanime l’elezione per acclamazione o voto palese.
ART.4 QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di associato al S.I.A. si acquisisce all’atto del versamento della quota associativa, e quando ciò avviene tramite delega ad Enti, dal momento della consegna di detta delega. Inoltre, gli associati sono tenuti a versare eventuali contributi per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
ART. 5 SOCI SOSTENITORI
I soci sostenitori, non hanno diritto di voto, e possono ricoprire cariche solo a titolo onorifico.
ART. 6 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Gli iscritti che compiono infrazioni all’ordinamento statutario vengono rinviati, ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza Nazionale, al giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, inoltre, applica anche le sanzioni previste in caso di mancato rispetto del codice deontologico e di cui all’art 24 dello statuto.
ART. 7 AUTONOMIA
Il S.I.A. si configura indipendente dalle associazioni di qualsiasi tipo, come garante della libertà di coscienza e di attività dei singoli iscritti, come modo di essere e di svolgere l’azione sindacale, come individuazione del piano delle responsabilità associative e di confronto con le realtà sociali che caratterizzano nel presente la vita del Paese e si costituiscono a premessa per il suo sviluppo futuro. L’autonomia è pertanto fonte stessa della linea organizzativa del Sindacato e viene da esso affermata come capacità di definire, nei confronti della vita sociale italiana e delle sue espressioni e conformazioni, un proprio giudizio scevro da ogni preconcetto di carattere ideologico, ricercando di volta in volta le soluzioni più razionali allo scopo di armonizzare interessi degli iscritti e visione dei problemi della crescita civile del popolo.
ART. 8 DEMOCRAZIA
Il S.I.A., rifacendosi ai principi della Costituzione Repubblicana, che fonda sul lavoro la realtà dell’organizzazione dello Stato, afferma la sua democraticità nell’impegnarsi a sostenere, a favorire e a difendere le libere istituzioni, il pluralismo politico e sociale. Il S.I.A., rifiutando un’organizzazione classista del mondo del lavoro, rivendica la dignità e l’indipendenza nei rapporti con ogni altra associazione o istituzione. Inoltre, fondamento della vita democratica del Sindacato sono la libera elezione delle cariche, la dialettica interna, il confronto con le forze organizzate della società civile. Le elezioni alle cariche sociali avviene a maggioranza con voto diretto e segreto; è ammessa con consenso unanime l’elezione per acclamazione o voto palese.
ART. 9 FINALITÀ
Il S.I.A, è un’organizzazione sindacale che non ha fini di lucro. Il Sindacato nasce in un momento storico molto importante per il mondo delle professioni non riconosciute in considerazione della riforma delle professioni non organizzate di cui alla L. 4/13. Obiettivo del Sindacato primariamente è lo sviluppo delle condizioni culturali, morali, giuridiche ed economiche degli associati sul fondamento della libertà, della giustizia sociale. In particolare si propone: di affermare la partecipazione della professione di arteterapeuta a scelte di natura politica, economiche e sociali sul fondamento e garanzie delle libertà costituzionali; la designazione dei rappresentanti degli arteterapeuti presso Enti o organismi nazionali o internazionali, ove la rappresentanza sindacale sia richiesta in modo unitario; di promuovere in tutte le sedi istituzionali, politiche e sociali l’attuazione della nuova disciplina per le professioni non regolamentate, secondo i processi e le regole delle procedure parlamentari, del confronto e del dibattito, per giungere alla definizione di una organica legge quadro; la stipulazione con Enti Previdenziali, bancari o di altro genere di convenzioni per riscuotere i contributi di assistenza contrattuale previsti dal C.C.N.L. dipendenti di studi professionali con le modalità previste dalla legge 4 giugno 1973, n. 311, sue eventuali modificazioni ed integrazioni e da ogni altra legge in materia; dare piena attuazione, per le professioni non organizzate, alla L. 4/13, in ossequio, non solo a quanto previsto dalla Carta fondamentale, ma per la trasparenza e tutela dei consumatori; di affermare la netta distinzione fra attività professionale ed attività d’impresa, poichè la prima si svolge sempre nel rispetto delle norme deontologiche; di assicurare il riconoscimento legislativo alle associazioni delle nuove professioni, le c.s. non organizzate, che devono restare ben distinte rispetto alla sfera ordinistica, al fine di evitare pericolose confusioni o sovrapposizioni di competenze; di riaffermare che l’attività professionale può essere svolta in forma individuale o a mezzo di società fra professionisti, anche se appartenenti ad Ordini diversi nonché ad associazioni professionali diverse ed in ogni caso nel rispetto della deontologia prevista da parte di tutti i professionisti soci. La pubblicità deve essere di tipo esclusivamente informativo, mai comparativo e sempre conforme al decoro professionale. Il Sindacato deve promuovere ed organizzare, autonomamente od in forma convenzionata, iniziative atte alla formazione, addestramento ed aggiornamento professionale; promuovere l’attività di Centri Professionali in collaborazione con le Istituzioni Universitarie, gli Enti Pubblici e privati, locali, provinciali, regionali, nazionali e comunitari; promuovere ed organizzare, autonomamente od in forma convenzionata Centri Servizi di consulenza, assistenza ed informazione agli associati, quali quelli fiscali, amministrativi, legali, informatici, di marketing finanziari, commerciali, bancari ed assicurativi, di consulenza del lavoro ed altri occorrenti nell’interesse generale degli iscritti; promuovere autonomamente od in forma convenzionata la attività Culturali, Ricreative e per il Tempo Libero a favore dei propri iscritti; promuovere, autonomamente od in forma convenzionata, l’attività dei C.A.F.( Centri di Assistenza Fiscale); perfezionare il sistema di sicurezza sociale per le libere professioni; promuovere, autonomamente od in forma convenzionata, ricerche e studi, dibattiti e convegni, sui temi di interesse nazionale ed internazionali; effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e l’aggiornamento, anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative e produttive, della gestione, amministrative e finanziarie; assistere e coordinare gli operatori e le associazioni aderenti nelle attività di tutela e promozione; promuovere, sostenere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione ed attività editoriali ed informative, utilizzando ogni mezzo tecnologico; promuovere con le organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale la stipulazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dei dipendenti da studi professionali.
ART. 10 PROFESSIONI NON ORGANIZZATE DISCIPLINA DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
Nel dare piena attuazione alla L. 4/13 il Sindacato si propone in particolare di; promuovere la formazione dei propri iscritti adottando un codice di condotta ai sensi dell’art 27 bis del codice del consumo, di cui al D.lgs.206/2005, vigilando sulla condotta professionale degli associati e di applicare le relative sanzioni disciplinari in caso di violazione delle disposizione del codice stesso; promuovere, a tutela dell’utente, lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore presso il quale i committenti dell’ attività professionale possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in genere e agli standard qualitativi da essa richiesta agli iscritti; rendere pubblici i propri elementi informativi utili secondo i consumatori in virtù di quanto previsto dall’art 4, comma 1, e dall’art 5 della L. 4/13; promuovere la costituzione di Comitati di indirizzo e di Sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali.
ART. 11 SISTEMA DI ATTESTAZIONE
Il Sindacato può rilasciare ai propri iscritti, a tutela dei consumatori e a garanzia della trasparenza del mercato dei servizi professionali, così come disposto dall’art 7 della L. 4/13, un’attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista al Sindacato; b) ai requisiti necessari alla partecipazione al Sindacato stesso; c) agli standard qualitativi che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento all’iscrizione al Sindacato; d) alla garanzie fornite dal Sindacato all’utente, fra cui l’attivazione dello sportello per il cittadino; e) alla eventuale possesso della polizza professionale per la responsabilità professionale stipulata dal professionista.
ART. 12 CARICHE SINDACALI
Tutte le cariche previste dal presente statuto, ad esclusione di quelle riservate agli Esperti, sono assunti dagli iscritti al S.I.A.., mediante libere elezioni ispirate ai principi democratici. Le cariche previste dal presente statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto e solo per il Presidente e il Vicepresidente che assumono specifici incarichi come quello amministrativo, in considerazione del carattere permanente dell’incarico assunto, spetta, sotto forma di indennità di carica, il compenso.
ART. 13 CARICHE
Le cariche ricoperte all’interno del Sindacato non sono incompatibili fra di loro. Le cariche ricoperte all’interno del Sindacato non sono incompatibili con il rapporto di dipendenza all’interno del Sindacato stesso. Le cariche sindacali non sono incompatibili con incarichi di carattere politico e/o con incarichi assunti in altri Sindacati e/o associazioni o Confederazioni.
ART. 14 PATRIMONIO
Il patrimonio del Sindacato è costituito dai beni immobili e mobili e dai valori che comunque gli pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, contributi volontari, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della legge.
ART. 15 ENTRATE
Le entrate del Sindacato sono costituite dalla quota dei contributi ordinari e straordinari degli iscritti e da qualsiasi altro provente che possa pervenire a qualunque titolo, purchè non sia in contrasto con le vigenti norme di legge.
ART.16 ORGANIZZAZIONE CENTRALE
Struttura nazionale. La struttura Nazionale si articola nei seguenti organi: 1. Il Congresso Nazionale 2. Il Consiglio Direttivo Nazionale 3. Il Presidente Onorario 4. Il Presidente Nazionale 5. Il Collegio Nazionale dei Probiviri 6. Il Direttore Generale
ART.17 IL CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso Nazionale è il massimo organo del Sindacato. Esso si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni, su convocazione del Presidente, ed in via straordinaria su richiesta di almeno di due terzi degli iscritti al Sindacato. La richiesta di convocazione straordinaria del Congresso va inoltrata al Presidente e deve contenere i motivi per i quali si intende proporre la convocazione. Sulla richiesta di convocazione straordinaria del Congresso si pronuncia il Presidente entro trenta giorni. Sarà cura del Presidente diramare ai presidenti delle sedi regionali del Sindacato.
ART. 18 COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso Nazionale è composto: a) Dai delegati eletti nell’ambito dei Congressi Provinciali, questi per rendere valido il Congresso dovranno rappresentare almeno il 51% di tutti gli iscritti al Sindacato; b) Dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale; c) Dai membri del Collegio Nazionale dei Probiviri; d) Dai membri del collegio Nazionale dei revisori di Conti; e) Dal Direttore Generale, il quale, se non delegato, partecipa al Congresso senza diritto di voto e può svolgere elettorato passivo. Il regolamento congressuale e la percentuale dei partecipanti sarà stabilita, di volta in volta, dall’Ufficio di presidenza Nazionale, in relazione al numero degli iscritti, in regola con l’adesione al Sindacato.
ART. 19 COMPITI DEL CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso Nazionale: a) Esamina e discute la relazione del Presidente Nazionale; b) Elegge il Presidente Nazionale del Sindacato, con votazione a maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto nell’assise congressuale per le prime due votazioni, con ballottaggio tra i due maggiori votati dopo la seconda votazione; c) Delibera a maggioranza sull’adesione e/o la recessione dal Sindacato; d) Elegge il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, e) Elegge il Consiglio Nazionale dei Probiviri; f) Stabilisce l’indirizzo dell’attività sindacale, sociale ed economica del Sindacato e le linee programmatiche; g) Delibera le linee strategiche e verifica l’operato della struttura nazionale del Sindacato; h) Ratifica i componenti del Direttivo Nazionale; i) Modifica in tutto in parte lo Statuto del Sindacato, previo voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presentii. Il Congresso Nazionale è convocato, con avviso spedito ai Presidenti delle sedi Provinciali e Regionali almeno sessanta giorni prima, ogni cinque anni e comunque, ogni volta che l’Ufficio di Presidenza Nazionale lo deliberi.
ART.20 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il Consiglio Direttivo Nazionale è organo deliberante nel rispetto dello statuto e delle decisioni congressuali ed è composto da un massimo di cinque componenti ed un minimo di tre, compreso il Presidente Nazionale. Il Direttivo Nazionale attua le deliberazioni del Congresso Nazionale ed adempie a qualsiasi mandato che gli venga conferito dal Congresso Nazionale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione del Sindacato ed inoltre: a) delibera le linee politico/sindacale del Sindacato: b) approva il regolamento interno e le norme di procedura ad uso del collegio dei probiviri; c) delibera l’adesione della Federazione ad organismi e organizzazioni nazionali ed internazionali; d) delibera sul bilancio preventivo e consuntivo; e) fissa l’entità della quota di iscrizione, delle quote associative annue e di ogni altro contributo complementare; f) stabilisce la ripartizione del budget alle strutture periferiche; g) stabilisce eventuali finanziamenti integrativi per l’attività delle strutture periferiche; h) le modificazioni al presente statuto. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale una volta all’anno, con preavviso di almeno sette giorni; in caso di inottemperanza potrà autoconvocarsi, dando convocazione scritta al Presidente Nazionale. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale stesso. Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale. Il primo Consiglio Direttivo Nazionale si svolge entro sessanta giorni dal congresso nazionale ed almeno una volta all’anno, successivamente esso convoca il Congresso Nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge fra i suoi membri il Presidente, nonché un vicepresidente cui sono demandate tutte le funzioni del Presidente in caso di suo temporaneo impedimento. Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche deleghe operative, limitate per materie e nel tempo, con eventuali connessi poteri di firma anche disgiunta dal Presidente stesso e al Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo costituisce fra i suoi membri un Comitato Scientifico composto dai suoi stessi membri, costituente la struttura tecnico-scientifica mirata al raggiungimento delle finalità associative e alla predisposizione del programma di eventi, corsi, convegni, seminari che costituiscono il percorso di formazione dei soci, disponendone in termini di crediti formativi, la valorizzazione. Il Consiglio Direttivo è così composto: 1) dal Presidente Nazionale; 2) dal Vicepresidente; 3) Direttore Generale.
ART. 21 IL PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente Onorario è membro di diritto del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e contribuisce alla promozione dell’Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali. La carica di Presidente Onorario è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa.
ART. 22 IL PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente Nazionale è eletto direttamente dal congresso nazionale: ha la rappresentanza legale del Sindacato; rappresenta in giudizio il Sindacato; convoca i presidenti regionali e provinciali, il direttore generale ; cura i rapporti con i presidenti regionali, provinciali; cura i rapporti con enti ed istituzioni, sia pubblici che privati, stipulando con gli stessi contratti, convenzioni accordi, patti ed intese, in rispetto con la linea sindacale stabilita dagli organi nazionali; propone al collegio nazionale dei probiviri eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti; assume in caso di urgente ed improrogabile necessità, nelle more della decisione da parte del collegio nazionale dei probiviri, provvedimenti cautelativi, disciplinari; cura i rapporti con le banche e con le Poste, accende C/C e qualsiasi altra operazione, nell’interesse del Sindacato; assume le iniziative per la promozione del tesseramento, la formazione sindacale e la stampa federale, in rispetto della linea politica sindacale stabilita dagli organi nazionali; partecipa alle contrattazioni collettive di lavoro; assicura la gestione unitaria del Sindacato, mantenendo contratti permanenti con gli organi periferici, promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi ed amministrativi del Sindacato stesso, in rispetto della linea politica sindacale stabilita dagli organi nazionali, ed assume i poteri decisionali consequenziali; conferisce incarichi e stipula convenzioni con professionisti e società, nei casi in cui lo ritenga opportuno; nomina il vice presidente nazionale; nomina il direttore generale.
ART. 23 IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente Nazionale nomina il Vice-Presidente Nazionale. In assenza del Presidente Nazionale, per qualsiasi suo impedimento, il Sindacato è rappresentata dal vice presidente nazionale .
ART. 24 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
Il Collegio Nazionale dei probiviri si compone di tre membri effettivi. Esso è organo perfetto. Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il Presidente. Sono di competenza del Collegio Nazionale dei probiviri: a) in sede di appello, tutte le controversie nelle quali si sia pronunciato il collegio regionale o provinciale dei probiviri; b) in sede di prima ed unica istanza, i casi degli associati che ricoprono cariche sindacali e che vengono meno ai propri doveri verso lo stesso; c) la vigilanza sul rispetto del codice deontologico e dell’obbligo della formazione degli associati e l’applicazione delle sanzioni in caso di non rispetto. Il collegio Nazionale dei probiviri può adottare i seguenti provvedimenti: a) la deplorazione con conseguente ammonizione; b) la sospensione dalle cariche sindacali fino a 12 mesi; c) la decadenza dalle cariche sindacali; d) la sospensione fino a 12 mesi e/o la cancellazione dal Sindacato degli iscritti che non osservano il codice deontologico. Il Collegio Nazionale dei Probiviri predispone gli strumenti idonei per accertare l’effettivo assolvimento degli obblighi formativi, il rispetto del codice deontologico. Il Collegio determina le sanzioni, non di carattere pecuniario, applicabili nei confronti dei soci che non rispettino gli obblighi statutari di cui sopra. Tutti i provvedimenti sono trasmessi, per conoscenza, al Sindacato.
ART. 25 IL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale è organo tecnico del Sindacato. Il Direttore Generale esegue tutte le disposizioni tecniche, organizzative, amministrative, contabili e finanziarie che gli vengono impartite dal Presidente Nazionale.
ART. 26 RESPONSABILE UFFCIO STAMPA, PROPAGANDA ED INFORMATICA
Il responsabile ufficio stampa, propaganda e informatica cura: – l’ottimizzazione della divulgazione interna ed esterna della stampa e della propaganda del Sindacato
ART. 27 RESPONSABILE UFFICIO LEGALE E CONTRATTI
Il responsabile ufficio legale e contratti cura il settore legale e collabora con il Presidente Nazionale per tutte le tematiche in materia di contratti.
ART. 28 RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO
Il responsabile ufficio amministrativo è colui cui fa capo l’amministrazione dei fondi gestiti dal Sindacato.
ART. 29 RESPONSABILE UFFICIO PREVIDENZA E PENSIONI
Il responsabile ufficio previdenza e pensioni cura il settore previdenziale e pensionistico, supporta il Presidente Nazionale per le tematiche specifiche di sua competenza.
ART. 30 STRUTTURA REGIONALE ORGANIZAZIONE PERIFERICA
La struttura regionale si articola nei seguenti organi: 1. Il Congresso regionale; 2. Il Direttivo regionale; 3. Il Presidente Regionale; 4. Il Collegio regionale dei probiviri.
ART. 31 CONGRESSO REGIONALE
Congresso Regionale Il Congresso Regionale è l’organo fondamentale che delibera la linea unitaria del Sindacato, nel territorio regionale, in coerenza con quella nazionale. Il Congresso regionale è costituito dai delegati del Sindacato, eletti nel numero previsto dalle norme regolamentari, che hanno celebrato il congresso provinciale. Il Congresso regionale ha il compito di : a) Esaminare e sviluppare l’azione del Sindacato in campo regionale e discutere sulla situazione sindacale nel quadro sociale e politico dello stesso territorio; b) Deliberare l’indirizzo di politica sindacale per l’area regionale formulandone le risoluzioni organiche; c) Fissare le direttive generali per l’utilizzazione delle risorse finanziarie al fine della elaborazione del bilancio preventivo; d) Eleggere il Presidente regionale, il Direttivo regionale, il Collegio regionale dei probiviri. Nella regione autonoma della Val D’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, la struttura regionale coincide con quella provinciale.
ART. 32 IL DIRETTIVO REGIONALE
Il Direttivo Regionale è composto dal Presidente regionale, dal Vicepresidente regionale e dal Direttore regionale. Il Direttivo regionale: coordina le istanze del Sindacato, in attuazione delle delibere degli organi nazionali; attua il collegamento con gli organi nazionali e svolge mansioni di coordinamento interprovinciale; delibera sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dalla presidenza regionale. Il Direttivo regionale è convocato di norma due volte l’anno unitariamente ai Presidenti provinciali che vi partecipano a titolo consultivo.
ART. 33 IL PRESIDENTE REGIONALE
Il presidente regionale: a) Ha la rappresentanza legale del Sindacato nella regione; b) Attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari regionali nel rispetto di quella nazionale; c) Convoca e presiede il Direttivo regionale fissandone l’ordine del giorno; d) Convoca la conferenza dei presidenti provinciali, che ha un ruolo consultivo.
ART. 34 COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI
Il Collegio regionale dei probiviri è composto da: – Tre membri effettivi. Esso svolge, nell’ambito della propria competenza, compiti analoghi a quelli esercitati dal Collegio nazionale dei probiviri.
ART. 35 STRUTTURA PROVINCIALE
La struttura provinciale si articola nei seguenti organi: 1. Il Congresso provinciale; 2. Il Direttivo provinciale; 3. Il Presidente provinciale; 4. Il Direttore provinciale; 5. Il collegio provinciale dei probiviri.
ART. 36 IL CONGRESSO PROVINCIALE
Il Congresso provinciale è il massimo organo del Sindacato Provinciale. Esso si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni, su convocazione del Presidenza Nazionale, ed in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli iscritti al Sindacato provinciale. Il Congresso provinciale è l’organo fondamentale che delibera la linea unitaria del Sindacato in coerenza con quella nazionale e regionale. Il Congresso provinciale ha il compito di: a) Esaminare e sviluppare l’azione del Sindacato in campo provinciale e discutere sulla situazione sindacale nel quadro sociale e politico territorio; b) Fissare le direttive generali per l’utilizzazione delle risorse finanziaria al fine della elaborazione del bilancio preventivo; c) Eleggere il Presidente provinciale, il Direttivo provinciale e il Collegio provinciale dei probiviri.
ART. 37 IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE
Il Consiglio Direttivo provinciale è composto. a) Dal presidente provinciale; b) Dal Vicepresidente provinciale; C) Dal Direttore provinciale. Il Direttivo provinciale: – Coordina le istanze del Sindacato, in attuazione delle delibere degli organi centrali e regionali; – Attua il collegamento con gli organi nazionali e regionali del Sindacato; – Attende alle contrattazioni decentrate; – Delibera sul bilancio preventivo e sul conto consultivo annuali predisposti dal Presidente provinciale.
ART. 38 IL PRESIDENTE PROVINCIALE
Il Presidente provinciale a) Ha la rappresentanza legale del Sindacato in provincia; b) Attua la linea politica sindacale deliberata dagli organi statutari provinciali nel rispetto di quella nazionale e regionale; c) Convoca e preside il Consiglio Direttivo Provinciale fissandone l’ordine del giorno.
ART. 39 DURATA
Il S.I.A. ha durata illimitata.
ART.40 CODICE DEONTOLOGICO
Ogni Arteterapeuta SI.A., nell’esercizio della professione, dovrà regolarsi in conformità ai più rigorosi canoni etici e porre al di sopra di tutto l’interesse del cliente. L’arteterapeuta si impegna a seguire una politica di non discriminazione in base alla razza, alla religione, alle convinzioni politiche, all’origine etnica, al sesso e all’orientamento sessuale.
Relazione tra arteterapeuta e cliente
All’inizio del trattamento l’arteterapeuta dovrà formulare con chiarezza al cliente i termini e le condizioni del trattamento, ossia l’orario, la frequenza degli incontri, il luogo e la modalità di svolgimento delle stesse, il loro costo.
Le intese di carattere finanziario dovranno riferirsi soltanto ai compensi professionali.
L’arteterapeuta non si attribuirà qualifiche che non possiede.
L’arteterapeuta non deve trovarsi in conflitto di interessi con i propri clienti e quindi non deve accettare nessun legame istituzionale o statale contrario alla sua etica.
L’arteterapeuta non consiglia né distribuisce farmaci di natura chimica o comunque facenti parte della farmacopea ufficiale, né somministra medicamenti di altra natura.
L’arteterapeuta PTC non interviene mai, durante l’esercizio del proprio lavoro, sulle cure o sulle indicazioni del medico, stabilendo un rapporto di pieno rispetto, responsabilità ed autonomia nei riguardi dei sistemi curativi e sanitari di altrui competenza.
Al cliente che accusi particolari sintomi, con evidenti implicazioni patologiche, viene preventivamente consigliato di sottoporsi a visita medica o specialistica.
La riservatezza e il rispetto dell’anonimato del cliente e il segreto professionale inerente alle confidenze dei clienti sono di primaria importanza.
L’arteterapeuta rinuncerà a praticare l’attività in caso di grave e persistente incapacità dovuta a: condizioni fisiche e psicologiche, abuso di alcool o di altre sostanze che ne pregiudichino la capacità professionale, la competenza e la capacità di giudizio.
Se un arteterapeuta subisce una condanna penale o è messo in stato di accusa da parte di organi a ciò competenti è tenuto ad informare il Presidente del procedimento e dei fatti rilevanti.
Relazioni tra arteterapeuti
I rapporti fra gli arteterapeuti devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Il consulente filosofico sostiene e aiuta i colleghi nell’ambito della loro attività.
L’arteterapeuta s’impegna a contribuire allo sviluppo, al sostegno e alla promozione dell’arteterapia e a comunicarne e condividerne i progressi con la comunità professionale.
L’arteterapeuta si astiene dall’esprimere giudizi lesivi o negativi relativi ai colleghi, alla loro formazione, alla competenza e ai risultati conseguiti nelle loro prestazioni professionali, e comunque giudizi lesivi del decoro, della personalità e della reputazione professionale.
ART. 41 DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto, si applicheranno le norme di legge